(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. C o m p e t e n z a 1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'Art. 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cosi' come richiamato dal vigente piano sanitario nazionale, e' erogata dall'unita' locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del fondo sanitario nazionale.