(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Veneto n. 121 del 30 novembre 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         C o m p e t e n z a
    1.  L'assistenza  sanitaria  specifica,  preventiva, ortopedica e
protesica,  prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per
causa  di  guerra  e per servizio, dall'Art. 57, comma 3, della legge
23 dicembre  1978,  n.  833,  cosi' come richiamato dal vigente piano
sanitario  nazionale,  e'  erogata dall'unita' locale socio sanitaria
(ULSS)  di  residenza  dei  beneficiari  e  posta  a carico del fondo
sanitario nazionale.